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D.M. LL.PP.. 28/05/1865
1) per fondazioni tanto ordinarie quanto a pozzi o ad aria compressa o con altri sistemi e per la successiva sostituzione di un sistema ad un altro, tanto per scavamenti, demolizioni estirpamenti di palafitte, ricostruzioni, e simili, e per esaurimenti casse ed altri ripieghi di arte nonché per cam biamento di dimensione e qualità di materiali;
2) per riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle opere fossero pro dotti da frane di qualunque natura, o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.
Art. 20 - Agenti ed operai dell'appaltatore L'appaltatore non potrà assumere per suoi agenti o capi d'officina, se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo occorrendo nella condotta e nella misurazione dei lavori. L'ingegnere direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti e degli operai dell'appaltatore, per insubordinazione, incapacità o malafede. L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti o operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.
Art. 21 - Cantieri attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore Salve le eccezioni portate dai capitolati speciali, si intendono compenetrate nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli dove occorra; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; gli attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincerà la consegna fino a collaudo compiuto le spese per formare tettoie a ricovero degli operai; quelle per strade ordinarie o ferrovie di servizio; le spese per passaggi, per occupazioni temporanee e di risarcimento di danni per abbattimenti di piante, per depositi o estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al loro collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali tanto se esistono al momento della stipulazione del contratto d'appalto quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente e qualsiasi altra relativa all'impresa. L'appaltatore dovrà provvedere gli operai, i materiali e i mezzi d'opera che gli verranno richiesti e indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra di fare col metodo ad economia. Coi prezzi indicati, nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore, dovrà a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori ad economia. L'Amministrazione si riserva il diritto di mantenere sorveglianti in tutti i cantieri sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui userà l'impresa.
Art. 22 - Pagamenti agli operai L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo, regolarmente verificato, l'appaltatore viene avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore di tempo, ed in suo difetto l'Amministrazione potrà pagare d'ufficio i salari arretrati con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori, a norma dell'art. 351 e seguenti della Legge sui lavori pubblici. I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalle note degli assistenti dei lavori, firmate da due testimoni.
Art. 23 - Infortuni, danni, assicurazione e soccorso degli operai feriti o malati (sostituito con DM 8 novembre 1900) L'appaltatore risponderà in ogni caso direttamente tanto verso il Governo quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa rimanendo inteso che com'è a carico dell'impresa ogni provvedimento ed ogni cura per evitare danni, così avvenendo questi, ne starà pure ed unicamente a carico dell'appaltatore medesimo il completo risarcimento, e ciò senza diritto a compensi. L'appaltatore deve fornire al direttore dei lavori la prova di avere nei casi prescritti dalla L. 17 marzo 1898, n. 80, fatta a sue spese, giusta l'art. 7 della legge stessa, l'assicurazione degli operai. Qualora l'appaltatore non abbia entro 15 giorni dal cominciamento dei lavori fornito la prova della contratta assicurazione nei casi in cui questa è obbligatoria, oppure sorga il dubbio che l'assicurazione stessa sia stata indebitamente omessa o incompletamente e irregolarmente fatta, o non sia stata rinnovata o aumentata nei modi e termini da quella legge previsti, il direttore dei lavori ne informerà l'ingegnere capo e ne darà contemporaneamente notizia al Prefetto, affinché, ove ne sia il caso, provochi il procedimento contravvenzionale. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica farmaceutica, di cui è cenno nell'ultimo capoverso dell'art. 9 della L. 17 marzo 1898, n. 80, le cure mediche e i medicinali per gli operai malati, nonché le indennità che possono essere dovute agli operai loro familiari ed eredi a cagione di accidenti o malattie dipendenti dal lavoro, eccettuata per quanto concerne l'indennità dovuta in caso d'infortunio, l'ipotesi, in cui, avendo l'appaltatore provveduto all'assicurazione dei propri operai, sia da farsi luogo all'applicazione della sopracitata legge. A garanzia di tali obblighi e per assicurare sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, i soccorsi agli operai colpiti da lesione o da malattie cagionate dai lavori alle loro vedove e ai loro figli e provvedere alle spese di servizio medico, si opererà sull'importo progressivo netto dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento, qualora l'appaltatore abbia provveduto all'assicurazione dei propri operai a termini della legge sopracitata del 17 marzo 1898, dell'1 per cento negli altri casi. Se l'appaltatore trascura l'adempimento dei detti obblighi vi provvederà la direzione dei lavori, usando del fondo formato con la menzionata ritenuta, ma senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilità dell'appaltatore verso gli aventi diritto. Qualsiasi divergenza che in questa materia sorgesse tra la direzione e l'appaltatore, sarà risoluta definitivamente dal Prefetto. Nel caso che la ritenuta dell'1 per cento non fosse sufficiente a sopperire alle spese e ai sussidi di cui al terzo capoverso del presente articolo si faranno sugli averi dell'appaltatore ulteriori trattenute fino a raggiungere l'importo delle somme necessarie. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo di cui sopra e non erogate sarà restituito all'appaltatore insieme alla rata di saldo.
Art. 24 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali I materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni del capitolato speciale, ed essere della migliore qualità, e potranno mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dall'ingegnere direttore e, in caso di controversia, dall'ingegnere capo. L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera, e l'ingegnere direttore avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto, e l'appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirne altri a sue spese. Non effettuando l'appaltatore la rimozione nel termine prescritto dall'ingegnere capo, essa potrà farsi dalla Amministrazione a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprano di cattiva qualità si procederà come è disposto dall'art. 27 per casi di difetti di costruzione. Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione nella collaudazione finale. Qualora senza opposizione dell'Amministrazione l'appaltatore, nel proprio interesse e di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte o di una lavorazione più accurata ciò non gli darà diritto ad alcun aumento dei prezzi, e il computo metrico verrà fatto come se i materiali o la lavorazione avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sarà ammessa dall'Amministrazione una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali o delle opere, ovvero una minor lavorazione i prezzi convenuti dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e della diversa lavorazione.
Art. 25 - Provvista dei materiali L'impresa sarà libera di provvedere i materiali dove meglio crederà, purché essi presentino i requisiti prescritti dal contratto, salvo il caso che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono prendersi. Nel prezzo dei materiali si intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee. A richiesta dell'ingegnere direttore o dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà giustificare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.
Art. 26 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali Quando nel capitolato speciale sono prescritti i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi il caso che, per qualsivoglia ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento quando gli sia ordinato per iscritto dall'ingegnere capo. Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno nel prezzo del materiale questo sarà determinato con le norme stabilite negli artt. 21 e 22 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350. Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono stabiliti nel contratto l'appaltatore non potrà cambiarli senza l'assenso del Ministero di cui dovrà es- sere fatta espressa menzione nell'ordine per iscritto che gli sarà comunicato dall'ingegnere capo. Se la provenienza non è stabilita, dovrà tuttavia l'appaltatore dar notizia del cambiamento al direttore dei lavori.
Art. 27 - Difetti di costruzione L'appaltatore dovrà demolire e rifare, a totale sua spesa e rischio, i lavori che l'ingegnere direttore riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità misura o peso, diversi dai prescritti. In caso di opposizione o protesta per parte dell'appaltatore, deciderà l'ingegnere capo e qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla demolizione e al rifacimento dei lavori sopraddetti. Allorché l'ingegnere direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferirà all'ingegnere capo, il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni. Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore, quando i vizi di costruzione siano constatati. Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione l'appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verificazioni, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 28 - Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si provveda altrimenti, questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, e sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello del- l'avvenimento. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare ai guasti, applicando ai lavori i prezzi del contratto, cioè il prezzo di stima portato nei capitolati, dedotto il ribasso d'asta. Frattanto l'impresa non potrà, sotto verun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali dovesse lo stato di cose rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole dell'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori. Egualmente nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio e in generale degli oggetti indicati all'art. 21 del presente capitolato. I danni prodotti da piene anche straordinarie, ai lavori di difesa contro fiumi o torrenti sono a carico dell'appaltatore, quando questi lavori non siano ancora stati misurati, né regolarmente inscritti a libretto.
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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